Superbonus: remissione in bonis per le cessioni 2022

Proroga al 30 giugno per le villette, salvi cessione e sconto per edilizia libera e immobili di IACP e Onlus, remissione in bonis per le comunicazioni delle cessioni 2022

In data 23 marzo la Commissione Finanza della Camera ha approvato alcuni attesi emendamenti sul Superbonus al DL 11/2023 in conversione entro il prossimo 17 aprile.

Inoltre, pare definitiva la carta della remissione in bonis per le cessioni 2022.

Vediamo i dettagli.

Superbonus villette: proroga al 30 giugno per la rendicontazione

Come specificato dai documenti della Camera il primo tema affrontato è stato quello relativo alla proroga del termine per la rendicontazione dei lavori effettuati sulle unità immobiliari delle persone fisiche, le cosiddette villette, che viene posticipato dal 31 marzo al 30 giugno 2023 conservando l’aliquota piena al 110% fermo restando il termine per la conclusione dei lavori.

Parliamo delle spese sostenute con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Superbonus: remissione in bonis per le cessioni 2022

Con un emendamento dell’ultimo minuto pare che si salvino le cessioni e gli sconti in fattura relativi alle spese da Superbonus effettuate nel 2022.

Ricordiamo che entro il 31 marzo scade il termine per comunicare all’agenzia delle Entrate le opzioni per cedere i crediti collegati a spese dello scorso anno.

Da mesi il mercato delle cessioni e però fermo e in tanti non hanno potuto cedere.

Per chi alla data del 31 marzo non avrà trovato un contratto di cessione del credito firmato da una banca, o da un altro soggetto, si prevede che “qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023″, la comunicazione dell’opzione potrà essere effettuata con la remissione in bonis

Si concede cioè la possibilità, pagando una sanzione di 250 euro di provvedere in ritardo entro il 30 novembre.

La condizione è però che,  la riapertura dei termini (pagando) sarà disponibile solo per le cessioni effettuate a favore di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi.

Parrebbe che siano escluse le cessioni a privati.

Si attende il testo definitivo della proposta emendativa.

Superbonus: previste deroghe al blocco delle cessioni

Sono poi previste deroghe al divieto di sconto in fattura e di cessione del credito per:

  • gli interventi di edilizia libera, 
  • per gli immobili di IACP, ONLUS ed enti del terzo settore, 
  • per il cosiddetto Sismabonus “cratere”, ovvero quello che si riferisce esclusivamente agli immobili siti nelle aree già colpite da eventi sismici.

In particolare, per gli interventi in edilizia libera, il blocco delle opzioni di cessione e sconto sul corrispettivo stabilito dal 17 febbraio 2023 dall’art. 2 comma 1 del DL 11/2023 non si applica per:

  • gli interventi che al 16 febbraio erano già iniziati,
  • gli interventi per i quali entro il 16 febbraio era stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Nel caso in cui alla data del 17 febbraio non siano stati versati acconti, è ammessa la possibilità di attestare con una dichiarazione sostitutiva che la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo è anteriore al 17 febbraio.

Superbonus: allineamento detrazioni

Sono previste alcune norme di interpretazione autentica relative all’allineamento delle detrazioni dagli attuali 4 e 6 anni a 10 anni e relative all’allineamento e alla revisione dei termini della comunicazione all’Agenzia delle entrate per la cessione del credito.

Una norma consentirebbe ai cessionari di optare per un orizzonte temporale di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta acquistati, su 10 anni al posto di 4 o 6 anni.  Tale possibilità riguarderebbe non soltanto il superbonus ma anche:

  • il bonus barriere 75%,
  • il sismabonus,

la cui comunicazione di opzione è stata inviata entro il 28.0.03.

Inoltre sullo stesso tema, secondo le affermazione del Sottosegretario Freni il Governo starebbe studiando una ulteriore previsione, ossia quella di ampliare a 10 anni il periodo per portare in detrazione le spese riferite al superbonus e agli altri bonus edili anche per i proprietari di immobili che non hanno ceduto il credito. La proposta dovrebbe arrivare in Commissione la settimana prossima quando riprenderanno i lavori emendativi.

Superbonus: chiarimenti sulla CILAS

Un’ulteriore precisazione interpretativa e quindi con effetto retroattivo, riguarda le variazioni della CILAS:

  • si prevede che, ai fini del rispetto dei termini legislativi, sia rilevante solamente la data di presentazione della CILAS e non le sue eventuali successive variazioni,

Analogamente, si prevede che le delibere condominiali con le quali si approvano varianti all’originaria decisione di svolgere i lavori non abbiano effetto ai fini del rispetto dei termini prescritti.

Per facilitare la compensazione dei crediti fiscali ne è espressamente ammessa la compensazione con i contributi previdenziali.

Sono infine previste alcune disposizioni volte a snellire e semplificare l’attività di gestione e rendicontazione dei crediti fiscali, che erano state suggerite dagli operatori del settore

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi – Follonica

www.fiscoetasse.com

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