Rottamazione quinquies: scadenza 30 settembre, rate, regole e cosa sapere

Entro il 30 settembre 2026 scade il pagamento della seconda rata della Rottamazione-quinquies per chi ha scelto il pagamento rateale. Ecco le principali regole, le modalità di pagamento e gli aspetti a cui prestare particolare attenzione.

La Rottamazione-quinquies prevede specifiche modalità e scadenze per il pagamento delle somme dovute. Dopo la presentazione della domanda, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti la comunicazione delle somme dovute, con l'esito della domanda, il prospetto dei carichi inseriti, gli importi da versare e le relative scadenze.

DA RICORDARE:
Per chi ha scelto il pagamento rateale, la prossima scadenza da tenere presente è il 30 settembre 2026.

1. Rottamazione quinquies: come pagare

Una volta presentata la domanda, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile la Comunicazione delle somme dovute, che contiene:

  • l'esito di accoglimento o rigetto della domanda;
  • il prospetto di sintesi dei carichi inseriti;
  • gli importi da versare;
  • le relative scadenze.

In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo queste possibilità:

  • pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni;
  • importo della singola rata non inferiore a 100 euro;
  • versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate.

Se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli vengono resi disponibili nell'area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato la domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

A seguito della presentazione della domanda di adesione, per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, Agenzia delle Entrate-Riscossione non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive.

Inoltre, non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda resteranno invece in essere.

Il contribuente, sempre per i debiti definibili, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La legge prevede inoltre che, a seguito della presentazione della domanda, siano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda.

Fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies sono inoltre sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

2. Rottamazione quinquies: domiciliazione, ContiTu e carichi ammessi

La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.

Oltre allo sportello, la domiciliazione può essere richiesta attraverso il servizio dedicato disponibile nell'area riservata.

È inoltre attivo ContiTu, disponibile nell'area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o delle cartelle contenuti nella comunicazione.

La misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Rientrano, nei casi previsti dalla normativa, imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada affidate dalle Prefetture.

La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale e il rimborso delle spese relative alle eventuali procedure esecutive e ai diritti di notifica.

Non sono invece dovuti, nei casi previsti, interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio.

Per le sanzioni relative al Codice della strada non sono dovuti gli interessi, comprese le eventuali maggiorazioni, e l'aggio.

3. Rottamazione quinquies: a cosa prestare attenzione

Una delle novità di questa definizione agevolata riguarda le conseguenze dei mancati pagamenti.

ATTENZIONE AI PAGAMENTI:
La decadenza dalla Rottamazione-quinquies arriva in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, secondo quanto previsto dalla normativa.

Occorre però prestare particolare attenzione: chi ha presentato domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies e non comincia a versare le somme dovute, oppure interrompe i pagamenti, può andare incontro a conseguenze importanti.

Per coloro che in fase di adesione hanno scelto di pagare in unica soluzione, la legge prevede cinque giorni di tolleranza. Sono pertanto considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026. Oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata.

Per coloro che hanno invece scelto un piano di pagamento rateale, la legge prevede l'inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.

Per l'ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.

La scadenza del 30 settembre 2026

Per chi ha scelto il pagamento rateale, il 30 settembre 2026 rappresenta quindi una scadenza importante da segnare sul calendario.

È fondamentale verificare la propria Comunicazione delle somme dovute, controllare gli importi e le scadenze indicate nei moduli di pagamento e assicurarsi che i versamenti vengano effettuati correttamente.

In caso di dubbi sulla propria posizione, sulla correttezza degli importi o sulle conseguenze di un eventuale mancato pagamento, è opportuno rivolgersi a un professionista per valutare la situazione specifica.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi

Follonica